Art. 4.
(Ruolo degli operatori sportivi).

      1. Tutte le attività sportive, scolastiche ed extrascolastiche, amatoriali e agonistiche, devono essere condotte e dirette da personale qualificato e adeguatamente formato secondo modalità definite, sentito il CONI per quanto riguarda gli aspetti sportivi, dal Ministero della pubblica istruzione.
      2. Gli insegnanti, gli allenatori e gli animatori sono tenuti a trattare i giovani con rispetto, a renderli partecipi delle decisioni inerenti all'organizzazione delle loro attività sportive e ad incentivarli ad assumere responsabilità di tipo dirigenziale.
      3. Il Ministero della pubblica istruzione e il CONI, secondo le rispettive competenze,

 

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promuovono corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti, allenatori e animatori. I programmi dei corsi relativi agli operatori sportivi che svolgono attività nei confronti dei minori di quattordici anni devono essere preventivamente approvati dal Comitato nazionale di cui all'articolo 3.